(autorizzazione generale)
Art. 6.(Autorizzazione generale)1.L'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, e' soggetta ad autorizzazione generale ((del Ministero dello sviluppo economico)). ((1-bis.Il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, puo' essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi in questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione.))((2.Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE, sono individuati i casi in cui l'attivita' puo' essere avviata contestualmente all'invio al Ministero dello sviluppo economico, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, della segnalazione certificata di inizio attivita' e i casi nei quali l'attivita' puo' avere inizio dopo quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero; in caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il predetto termine e' sospeso fino alla ricezione di questi ultimi. L'atto di assenso, se illegittimamente formato, e' annullato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare il vizio entro il termine assegnatogli.))3.((Con il provvedimento)) di cui al comma 2 sono determinati i requisiti gli obblighi dei soggetti che svolgono attivita' sottoposte ad autorizzazione generale,((compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'articolo 18-bis,)) le modalita' dei controlli presso le sedi di attivita' nonche' le procedure di diffida, di sospensione e di interdizione dell'attivita' in caso di violazione degli obblighi.