Art 13

Art. 13.

Per ottenere l'annotazione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprieta' di un autoveicolo, devono esibirsi all'Ufficio provinciale dell'A. C. I. nel cui pubblico registro l'autoveicolo e' iscritto:

1° il titolo, in originale o in copia autentica, che da' luogo al trasferimento di proprieta';

2° il foglio complementare della licenza di circolazione;

3° due note indicanti:

a) il numero della licenza rilasciata dalla Prefettura;

b) il numero del volume del pubblico registro automobilistico e del foglio di esso in cui si trova iscritto l'autoveicolo;

c) la natura e la data del titolo che da' luogo al trasferimento;

d) il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza delle parti.

Il funzionario dell'A. C. I., nella parte del foglio all'uopo destinata, annota il trasferimento di proprieta', indicando: la natura e la data del titolo che vi da' luogo; il nome, il cognome, la paternita', la professione o condizione sociale e la residenza del nuovo proprietario; la data della consegna del titolo; il numero assegnatogli nel registro progressivo e il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note prodotte dalla parte e l'atto che da' luogo al trasferimento. Dell'avvenuta annotazione attesta nel foglio complementare della licenza, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta annotazione del trasferimento sul pubblico registro.

La denunzia alla competente Prefettura dei passaggi di proprieta', prevista dal 1° comma dell'art. 43 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, deve essere accompagnata, per gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro, dalla esibizione del foglio complementare della licenza, da cui risulti l'annotazione nel pubblico registro dell'avvenuto trasferimento di proprieta'.

Gli atti che danno luogo al trasferimento di proprieta' dell'autoveicolo devono essere scritti su carta da bollo da centesimi 50 e devono essere registrati, agli effetti della legge di registro, prima dell'annotazione del trasferimento nel pubblico registro automobilistico, con la tassa fissa di L. 25.

Se il trasferimento derivi da vendita seguita verbalmente, l'atto scritto e' supplito, ai fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico, da una dichiarazione, firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo da centesimi 50 e registrata, agli effetti della legge di registro, con la tassa fissa di cui al comma precedente.

Entrata in vigore il 11 ottobre 1927

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