(modifiche all'articolo 121 della costituzione)
Art. 1.(Modifiche all'articolo 121
della Costituzione)1.All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
della Costituzione)1.All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
a)al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
b)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 121 della Costituzione della Repubblica italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.
Il consiglio regionale esercita le potesta' legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Puo' fare fare proposte di legge alle Camere.
La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; dirige la politica della giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".