criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive1.Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2.Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
3.Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4.L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.
Entrata in vigore il 19 giugno 2001

Sentenze12

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