informazione di garanzia

Art. 57. Informazione di garanzia1.L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonche' l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.
Entrata in vigore il 19 giugno 2001
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