pubblicazione della sentenza di condanna

Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna1.La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
((2.La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale))3.La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009

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