mantenimento del nucleo familiare

Art. 22. Mantenimento del nucleo familiare1.E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2.I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3.Ai familiari del titolare dello ((status di protezione internazionale)) presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
((4.Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.))5.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Entrata in vigore il 7 marzo 2014

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