atti di persecuzione

Art. 7. Atti di persecuzione1.Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a)essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b)costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2.Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
a)atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b)provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c)azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d)rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e)azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
f)atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.
Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge n. 722 del 1954 e alla legge n. 848 del 1957, si vedano le note all'art. 2.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2008
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