danno grave

Art. 14. Danno grave1.Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
a)la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b)la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c)la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2008
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