modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Art. 4. Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.1.Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e' sostituito dal seguente:
" 10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non puo' superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.".
2.La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizoni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.
Entrata in vigore il 21 maggio 1993

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