(omesso versamento di ritenute dovute o certificate)

Art. 10-bis.(Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. ((9))---------------AGGIORNAMENTO (9)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera o) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 e' stato eliminato.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2019
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