(omesso versamento di ritenute dovute o certificate)
Art. 10-bis.(Omesso versamento di ritenute dovute o certificate)((11))1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (9) ((11))---------------AGGIORNAMENTO (9)
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera o) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 e' stato eliminato. ---------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 14 luglio 2022, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione".
E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 22-10-2015 a seguito della soppressione della lettera o) dell'art. 39, comma 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che disponeva la modifica del comma 1 del presente articolo, ad opera della L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del medesimo, conseguentemente l'aggiornamento in calce disposto dall'art. 39, comma 3 e' stato eliminato. ---------------AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 14 luglio 2022, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione".