abrogazioni

Art. 25. Abrogazioni1.Sono abrogati:
a)l'articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b)l'articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249;
c)l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;
d)il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;
e)l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;
f)l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17;
g)l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60;
h)l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
i)l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
l)l'articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
m)l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2.E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Note all'art. 25:
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito" e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973, e' il seguente:
"Art. 97 (Morosita' nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli). - (I commi dal primo al quinto sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, e' punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non e' superiore a lire 10 milioni]. (Comma abrogato).
(Il comma settimo e' stato abrogato da disposizioni precedenti).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 17 maggio 1976, e' il seguente:
"Art. 8. - Con i decreti del Ministro per le finanze puo' essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non e' obbligatoria la emissione della fattura. L'obbligo puo' essere imposto anche per limitati periodi di tempo in relazione alle esigenze di controllo dell'applicazione del tributo.
Con i medesimi decreti sono determinati le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma.
I decreti non potranno entrare in vigore prima di tre mesi dalla pubblicazione di essi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(I commi dal quarto al nono sono stati abrogati da disposizioni precedenti).
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere la ricevuta fiscale.
[Chiunque forma, in tutto o in parte o altera stampati, documenti o registri previsti nei decreti cui al secondo comma e ne fa uso, o consente che altri ne facciano uso, al fine di eludere le disposizioni della presente legge nonche' quelle degli stessi decreti, e' punito con la reclusione da sei a tre anni. Alla medesima pena soggiace chi, senza avere concorso nella falsificazione dei documenti, ne fa uso agli stessi fini]. (Comma abrogato).
Qualora sia stato notificato avviso di irrogazione di pena pecuniaria in dipendenza di violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o di emissione del documento stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale, puo' essere ordinata dall'intendente di finanza, su proposta dell'ufficio della imposta sul valore aggiunto, sentito l'interessato, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' svolta, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, recante: "Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 ottobre 1978, e' il seguente:
"Art. 7. - Il mittente e' responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 ultimo comma; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantita' diverse, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 4.000.000 a lire 12.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque fa uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del presente decreto.
Se nei documenti indicati nel comma precedente risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del presente decreto, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'art. 1 o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 1, si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 600.000.
Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non e' in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 360.000. La stessa pena si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi del terzo e del nono comma del precedente art. 1.
Ogni violazione diversa da quelle previste nei primi due commi del presente articolo e' punita con la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 6.000.000. (Comma abrogato da norme precedente).
Per le violazioni punite con una pena pecuniaria e' consentito al trasgressore di pagare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma rispettivamente pari ad un sesto ed ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica, del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.
[Chiunque forma in tutto o in parte, o altera stampati, documenti o registri previsti dal presente decreto o dal decreto ministeriale di cui ai precedente art. 5, e ne fa uso, o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, senza essere concorso nella falsificazione, fa uso, agli stessi fini, dei documenti di cui al presente comma]. (Comma abrogato)".
- Il titolo I del citato decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recava: "Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
- La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.
Delega al Presidente Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 novembre 1983, e' il seguente:
"Art. 3. - (Comma abrogato). (I commi dal primo al terzo sono stati abrogati da norme precedenti).
[Chiunque, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia o per consentire l'indebita fruizione, indica falsamente nella dichiarazione annuale l'esistenza di persone di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ovvero rilascia o utilizza attestazioni di cui al quarto comma dello stesso articolo non rispondenti al vero e' soggetto alle pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato). (Comma abrogato da norme precedente).
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. I soggetti che effettuano le operazioni senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei volte l'imposta che risulta non applicata, oltre a quello dell'imposta stessa; qualora sia stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000; la stessa pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso art. 1.
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza pagamento della imposta.
[Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, oltreche' con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10 milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entita' si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000]. (Comma abrogato)".
- La legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 febbraio 1984.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. l del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, recante: "Indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 1984, n. 327, e' il seguente:
"Art. 1. - Nella determinazione del reddito delle societa' ed enti indicati nell'art. 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, del reddito di impresa degli altri soggetti, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi e degli altri proventi esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e delle altre obbligazioni esenti sottoscritte, acquistate o ricevute in pegno o in usufrutto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Anche gli interessi conseguiti mediante cedole acquistate separatamente dai titoli si comprendono nel suddetto ammontare se l'acquisto e' avvenuto a decorrere da tale data.
Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1.
Alla dichiarazione dei redditi dei soggetti, di cui al precedente comma 1, che hanno conseguito proventi di obbligazioni pubbliche esenti da imposta, deve essere allegato un prospetto, redatto in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e con le specificazioni ivi richieste, recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima della data di entrata in vigore del presente decreto e delle cedole staccate di obbligazioni pubbliche possedute nel periodo d'imposta, di quelle acquisite prima di tale data, nonche' dei relativi proventi.
Nei casi di omessa allegazione del prospetto alla dichiarazione o di omessa presentazione di questa, tutte le obbligazioni pubbliche possedute e tutte le cedole si considerano acquisite dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. [In caso di falsita' delle indicazioni contenute nel prospetto si applicano le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516] (Periodo soppresso)".
- La legge 25 gennaio 1985, n. 6, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1985, n. 22.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1984, n. 347, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella A, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari: a) dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni; b) dell'imposta afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni, purche' la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento; c) dell'imposta afferente l'eventuale affitto dell'azienda; d) dell'imposta afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente, limitatamente al 73 per cento dell'imposta stessa; e) dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria della impresa, limitatamente all'82 o al 91 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese da intermediari con o senza deposito; f) dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata, limitatamente al 94 o all'85 per cento dell'imposta stessa secondo che le prestazioni siano rese dai soggetti di cui al n. 38 o da quelli di cui al n. 39 della tabella A. Le stese disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilita' ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.
2. La riduzione a titolo di detrazione forfettaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni per i quali l'imposta afferente o l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.
3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'art. 8, lettere a) e b), al primo comma dell'art. 8-bis, al primo comma dell'art. 9, all'art. 38-quater e all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfettaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del predetto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera a), dell'art. 8.
4. Le disposizioni del primo comma, lettera c), e del secondo comma dell'art. 8, del secondo comma degli articoli 8-bis e 9 e dell'art. 68, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facolta' di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfettaria.
Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfettaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.
5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:
a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 74 dello stesso decreto;
b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'art. 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;
c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in piu' di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purche' la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.
7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, e' ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre e' ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.
8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli esercenti la pesca marittima.
9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegato tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, nonche', se l'azienda e' in affitto, del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente; f-bis) della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e di quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del presente decreto-legge. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze ad eslusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.
10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e' determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; b) dell'84 o del 79 per cento secondo che corrisposti ai soggetti di cui al n. 40 o a quelli di cui al n. 41 della tabella B, dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attivita' propria dell'arte o professione esercitata; c) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purche' la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, deducibili a norma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma l dell'art. 3 del presente decreto.
11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si e' verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.
12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attivita' indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
13. Per il triennio indicato nel comma 1 e' sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
E' inoltre sospesa l'applicazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per gli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilita' ordinaria ed hanno conseguito ricavi per ammontare superiore a 780 milioni di lire.
14. Per i contribuenti che esercitano attivita' in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attivita'.
15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attivita' siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attivita', la percentuale di riduzione meno elevata.
16. I contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui ai precedenti commi hanno facolta' di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate e con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilita' ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1o gennaio 1985 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno.
17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.
18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.
19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma l e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita' presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.
20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attivita' ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.
21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nell'allegata tabella C, si applica la disposizione del precedente comma 17.
22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilita' semplificata di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'art. 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte negli articoli da 14a 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'art. 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto.
24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.
26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire venti milioni qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a lire dieci milioni, e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni qualora nell'anno abbiano effettato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a lire dieci milioni.
27. [In caso di falsita' dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
28. [Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfettaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attivita', da uno o piu' dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualita' e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonche' altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attivita'. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione della attivita' degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sara' data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma e' richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsita' degli elementi indicati le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.
31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985".
"Art. 3. - 1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:
a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore, al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
b) non sono deducibili quote di ammortamento ne' canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;
c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;
e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennita' di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.
(I commi da 2 a 5 sono stati abrogati da norme precedenti).
6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'art. 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo.
8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.
9. Sono abrogati il secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982.
10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'art. l del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' elevato a lire cinquanta milioni.
11. Ai fini dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilita' di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in societa', di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della societa' partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, e' superiore a cinque anni.
12. Il quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito con il seguente:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente .
13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
14. [In caso di falsita' delle attestazioni prescritte nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e precedente comma, si applicano le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516]. (Comma abrogato).
15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.
16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1985, una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso e' soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non e' considerato cessione agli effetti delle imposte su reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda e' ridotta alla meta'. Il riferimento al quarto comma del suddetto art. 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto il seguente comma:
"Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere riportata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto .
La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.
18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e' stabilita nella misura di lire cinque milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le societa' a responsabilita' limitata e di lire centomila per le societa' di altro tipo. Sono escluse le societa' cooperative, le societa' di mutuo soccorso, le societa' di cui all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le societa', sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attivita' commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attivita' sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
19. La tassa di cui al precedente comma e' dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo. Le societa' iscritte nel registro delle imprese anteriormente al 1o gennaio 1985 devono eseguire il primo versamento annuale entro il 30 giugno 1985.
20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle societa' restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, a singoli soci persone fisiche ed enti non commerciali anche per singoli beni anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 1985 dalle societa' di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984 sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a meta'.
Restano tuttavia soggette alle imposte sul reddito, sia per la societa' che per i soci assegnatari, le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta. Per le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984, o che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 luglio 1984.
21-bis. Ai fini di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari a seguito degli scioglimenti previsti nel comma precedente, come valore d'acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento".
- La legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1985, n. 41.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante: "Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, nella legge 13 maggio 1988, n. 154:
"Art. 6. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1o gennaio 1988.
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attivita' esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attivita' di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attivita' indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito puo' essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.
4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attivita' presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, gia' citata nella nota all'art. 16, e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Dal 1o gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonche' per le cessioni di beni risultanti, ancorche' non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, puo' essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitivita' e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma l dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio puo' essere limitato rispetto a talune attivita'.
4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresi' determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonche' le modalita' ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.
6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1o gennaio 1993.
8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.
10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalita' per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonche' tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.
12. All'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non e' in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore quella reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000".
13. [Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma l si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 e successive modificazioni nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni]. (Comma abrogato).
14. La lettera b) del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e' sostituita dal seguente:
"b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi".
15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione".
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, e' il seguente:
"Art. 54 (Sanzioni). - I commi da 1 a 7 sono stati abrogati da norme precedenti.
8. [Le sanzioni stabilite nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, si applicano anche a chi emette o utilizza fatture o documenti equipollenti, relativi ad operazioni intracomunitarie di cui al presente decreto, indicanti numeri di identificazione diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'individuazione dei soggetti cui si rifersiscono]. (Comma abrogato).
(I commi 9 e 9-bis sono stati abrogati da norme precedenti).
- La legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole; sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255.
- Il testo vigente, come modificato dal presente decreto legislativo, dell'art. 6 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, e' il seguente:
"Art. 6. - [Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria). 1. (Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalita' del versamento]. (Comma abrogato).
2. Il Ministero delle finanze puo' affidare le attivita' di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o piu' concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati .
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 1997.
4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.
5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'art. l dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
6-bis. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze; ;
b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi; ;
c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:
"f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze. ;
d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilita' di organico. ;
e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze .".
- La legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 1997, n. 50.
Entrata in vigore il 31 marzo 2000

Sentenze80

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