Art 9

Art. 9.1.Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, e dalla legge 11 marzo 1981, n. 192, e al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore".
2.Alle lettere b) dell'articolo 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per perdita del grado". ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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