Art 9

Art. 9.((1.Al primo comma dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1961, n. 833, alla lettera c) le parole "scarso rendimento" sono sostituite dalle seguenti: "scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore".
2.Alla lettera b) dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "anche se cessi dal servizio per perdita del grado".))
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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