funzioni e attribuzioni
Art. 2. Funzioni e attribuzioni1.Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.
2.L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a)esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,)) la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b)emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c)propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d)cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e)svolge le attivita' di prevenzione e promozione della legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ((, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,)) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f)esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g)svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h)gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i)svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l)riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m)ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
2.L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:
a)esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ((contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio,)) la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
b)emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c)propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d)cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e)svolge le attivita' di prevenzione e promozione della legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ((, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini,)) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f)esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
g)svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h)gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i)svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l)riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m)ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.