disposizioni in materia di entrate

Art. 2. Disposizioni in materia di entrate1.All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2.All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b)al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3.Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. (15)
4.Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5.Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6.Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b)dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c)all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
7.Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8.All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse;
b)il secondo comma e' abrogato.
9.All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
10.All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili";
b)al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5";
c)dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d)il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; e)dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"; f)al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4"; g)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h)al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i)al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA"; l)al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4".
11.E' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a)il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b)al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. (18a) (40) (43) (45) (53) (64) ((71a))12.Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b)all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione";
c)all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d)all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e)all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13.Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14.All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti:
"30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza.
15.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
16.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003, N. 355, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 47.
17.All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18.Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19.Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. (15)
20.All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b)al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c)al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".
21.Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a)del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22.Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. (46)
23.Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. (46)
24.All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005".
25.Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
26.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
27.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28.All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29.Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro.
30.Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.
31.Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. ((74))32.All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33.In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive.
34.All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'".
35.Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36.All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;".
37.All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,".
38.Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. (24)
39.All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti".
40.Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica".
41.Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42.Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43.Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 44.Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 aprile 2004 e secondo le seguenti ulteriori
disposizioni:
a)per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 aprile 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b)la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c)non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d)i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e)le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato;
f)per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g)i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. (42)
45.Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46.Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47.I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a)le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b)nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c)il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 aprile 2004.
48.Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 aprile 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49.Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a)del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 aprile 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2004 sull'importo delle rate successive.
50.Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51.Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52.Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.
53.Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54.All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio".
55.All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato";
b)le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro";
c)le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro".
56.Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
57.A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b)al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono".
58.Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59.Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro".
60.All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b)sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61.Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente".
62.A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro.
63.A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento.
64.All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".
65.Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole:
"la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66.Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. (15)
67.Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
68.All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea".
69.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
70.Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

-------------AGGIORNAMENTO (15)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 142) che "Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' prorogato al 30 giugno 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 507) che "Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 571) che il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 del presente articolo, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2005. -------------AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che "L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di un euro a passeggero". -------------AGGIORNAMENTO (24)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 aprile 2005, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 27/04/2005, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 38 del presente articolo. -------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 1328) che "Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato". -------------AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 2007, n. 270 (in G.U. 1a s.s. 18/7/2007, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non e' applicabile la suddetta disposizione della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel testo all'epoca vigente".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dello stesso comma 44 del presente articolo "nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 289 del 2002, anche ai periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi anteriormente al 31 dicembre 2002, ai quali non sono applicabili le suddette disposizioni della legge n. 289 del 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo all'epoca vigente". -------------AGGIORNAMENTO (43)
Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 del presente articolo si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 come modificato dal D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166 ha disposto (con l'art. 6-quater, comma 2) che "L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero". -------------AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 nel modificare l'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1), la proroga al 31 marzo 2011 dei termini di cui ai commi 22 e 23 del presente articolo. ---------------AGGIORNAMENTO (53)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 75) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 dell'articolo 2 della presente legge, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente incrementata, a decorrere dal 1° luglio 2013, di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal presente comma sono versate all'INPS con le stesse modalita' previste dalla disposizione di cui al comma 48, lettera b), dell'articolo 2, e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2". ---------------AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 13, comma 16) che "L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici". ---------------AGGIORNAMENTO (71a)
Il Decreto 29 ottobre 2015 (in G.U. 28/12/2015, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2014
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