disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane

Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione
dell'attivita' di produzione di pane1.Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali ((, nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito.
2-bis.E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attivita' di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita' al diritto comunitario:
a)la denominazione di "panificio" da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b)la denominazione di "pane fresco" da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;
c)l'adozione della dicitura "pane conservato" con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita' di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalita' di conservazione e di consumo.3.I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4.Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Entrata in vigore il 11 agosto 2006
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