disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

Art. 11. Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni1.Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2.Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle ((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)).
3.Della commissione giudicatrice prevista dall'articolo 1 del ((regolamento di cui al)) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ((21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni)), non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d'affari in mediazione.
4.Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle ((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)) e dal Ministero dello sviluppo economico.
5.Dei Comitati tecnici istituiti presso le ((camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)) per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Entrata in vigore il 11 agosto 2006
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