riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
Art. 22. Riduzione delle spese di funzionamento per
enti ed organismi pubblici non territoriali1.Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali , degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
enti ed organismi pubblici non territoriali1.Gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali , degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-13, n. 201801712Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di nota amministrativa·
- art. 22 del decreto legge n. 223/06·
- bilanci consuntivi federazioni sportive·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di lite·
- ordinanza cautelare·
- procedura amministrativa·
- soddisfazione della pretesa·
- tutela cautelare
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-05-18, n. 201502515Provvedimento:Leggi di più...- Attività tecnico-valutativa·
- Bilancio consolidato·
- Certificazione statistica·
- Contenimento spesa pubblica·
- Controllo pubblico·
- Criterio del 50%·
- Deficit pubblico·
- Definizione settore S13·
- Elenco ISTAT amministrazioni pubbliche·
- Holding pubblica·
- Improcedibilità del ricorso·
- Interesse al ricorso·
- Regolamento SEC 95·
- Società in house·
- Test market-non market
4. TAR Milano, sez. I, sentenza 2013-02-04, n. 201300326Provvedimento:Leggi di più...- ammissibilità del ricorso·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 22 del D.L. 4.7.2006, n. 223·
- autofinanziamento·
- bilancio consolidato·
- contributi pubblici·
- elenchi delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato·
- personalità giuridica di diritto privato·
- potestà amministrativa·
- regolamento comunitario CE n. 2223 del 1996·
- riduzione delle spese di funzionamento per enti pubblici·
- sistema europeo dei conti nazionali e regionali·
- trasformazione da ente pubblico a fondazione·
- violazione del regolamento europeo