istituzione e composizione delle commissioni
Art. 25. Istituzione e composizione delle Commissioni
Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.
La Commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.
Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.
Ai componenti, della Commissione appartenenti alla Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto.
La Commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico.
Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano.
Ai componenti, della Commissione appartenenti alla Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalla legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
Sentenze • 4
1. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-02-14, n. 202200462Provvedimento:Leggi di più...- accessibilità per persone con mobilità ridotta·
- art. 1384 c.c.·
- certificati di sicurezza·
- conformità alle normative di trasporto marittimo·
- eccesso di potere amministrativo·
- giudizio di penale·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo·
- giurisprudenza TAR·
- ordinanza cautelare·
- penali contrattuali·
- penalità contrattuali·
- principio di buona fede e correttezza amministrativa·
- proroga contrattuale·
- sostituzione mezzi navali·
- vigilanza e controllo sui servizi pubblici