rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente

Art. 12. Rimozione dell'amianto
e tutela dell'ambiente1.Le unita' sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.2.Con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonche' alla pianificazione e alla programmazione delle attivita' di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.3.Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili.4.Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.5.Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).6.I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosita', come la friabilita' e la densita'.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 10 del D.L. 361/1987 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti) e' il seguente:
"Art. 10. - 1. E' istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o piu' attivita' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'albo nazionale e' articolato in sezioni regionali, istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione, che provvedono alla raccolta delle domande di iscrizione delle imprese interessate e alla trasmissione delle stesse all'albo nazionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione.
2. A partire dalla data di effettiva operativita' dell'albo, fissata con decreto del Ministro dell'ambiente, l'iscrizione allo stesso e' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti, l'iscrizione all'albo sostituisce l'autorizzazionedi cui al citato art. 6, lettera d). Le relative garanzie finanziarie sono prestate a favore dello Stato secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unita' di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del cap. 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 gia' citato e' il seguente:
Art. 2 (Classificazione rifiuti). - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.
Sono rifiuti urbani:
1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree pri- vate, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.
Sono rifiuti speciali:
1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.
Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente.
Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola;
d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 giugno 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione;
f) agli esplosivi".
Entrata in vigore il 13 aprile 1992
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