Art 7

Art. 7.
Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo le priorita' stabilite dagli statuti e dalle leggi regionali: le imprese familiari coltivatrici singole ed associate; le cooperative agricole e i loro consorzi, costituiti da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, sempreche' siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione; le altre cooperative agricole e loro consorzi, iscritti nel registro e nello schedario predetti; le associazioni dei produttori riconosciute; gli imprenditori non coltivatori diretti che esercitano l'attivita' agricola a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; le societa' promosse tra imprese familiari diretto-coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.
Le unita' lavorative che saranno assunte da coltivatori diretti ai fini dello sviluppo produttivo di cui alla presente legge e dell'incremento dell'occupazione giovanile ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, in soprannumero a quelle previste dalle leggi vigenti per l'acquisizione della qualifica di coltivatore diretto, non sono computate ai fini della conservazione della qualifica medesima.
Per il settore della forestazione i soggetti beneficiari delle provvidenze sono: le comunita' montane, i comuni singoli o associati e i loro consorzi, le aziende speciali, i consorzi forestali, le cooperative e i loro consorzi, gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonche' le societa' forestali costituite per una durata non interiore ad anni diciotto.
Le cooperative e le societa' forestali sono ammesse al beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:
a) atti costitutivi della societa' e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;
b) atti di acquisto in proprieta' di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;
c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;
d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attivita' di cui alle precedenti lettere;
e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;
f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste ultime;
g) atti di concessione di fideiussioni da parte di terzi. ((1))-----------------AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1983
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