campo di applicazione
Art. 2. Campo di applicazione1.Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attivita' pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.
2.Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di vigilanza privata)).
4.La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
2.Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonche' degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cosi' come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali ((e agli addetti ai servizi di vigilanza privata)).
4.La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni.
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-03, n. 202404931Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti ispettivi·
- appalti pubblici·
- comprovata fruizione delle ferie·
- direttiva 2003/88/CE·
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- diritto del lavoro·
- diritto dell'Unione Europea·
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- motivazione del provvedimento amministrativo·
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- violazione art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-06-03, n. 202404932Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti ispettivi·
- appalti pubblici·
- direttiva 2003/88/CE·
- diritti costituzionali dei lavoratori·
- diritto alle ferie·
- diritto del lavoro·
- diritto UE alle ferie annuali retribuite·
- discrezionalità tecnica·
- esclusione da gara·
- LUL - Libro Unico del Lavoro·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ordinanze ingiunzione·
- prova documentale·
- sanzioni amministrative pecuniarie·
- self cleaning·
- valutazione della documentazione prodotta·
- violazione art. 80 d.lgs. n. 50/2016