Art 12

Art. 12.
La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1955
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