Art 11

Art. 11.
Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.
Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potesta' o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonche' per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di piu' Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000.
Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole e' ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.
Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna, sia per effetto di oblazione, spettano al Comune. ((1))---------------AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che la misura delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e' decuplicata.
Entrata in vigore il 2 marzo 1983
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