Art 37

Art. 37.

Le polizze di pegno di cui all'art. 10 della legge devono contenere, oltre quanto e' stabilito dalla legge medesima, l'indicazione dell'orario di servizio e delle sedi del Monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno.

Nelle polizze anzidette devono essere riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonche' il testo dell'art. 31 della legge e le altre disposizioni che l'Ispettorato ritiene di stabilire.
Entrata in vigore il 8 settembre 1939

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