competenza e giurisdizione
Art. 56. Competenza e giurisdizione((1.In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
1-bis.Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in materia ambientale. ))2.Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1-bis.Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in materia ambientale. ))2.Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4.Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.