Art 9

Art. 9.
Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attivita' dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.
E' vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
Le modalita' di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1968
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