Art 1

Art. 1.
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
Entrata in vigore il 10 aprile 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi