facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno
Art. 6. Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno1.Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2.Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3.Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4.Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5.Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
6.Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7.Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8.Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2.Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3.Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4.Per le verifiche previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
5.Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
6.Fuori dei casi di cui al comma 5, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
7.Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del ministro dell'Interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
8.Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313523Provvedimento:Leggi di più...- art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.·
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3. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-09-01, n. 202313512Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis l. n. 241/1990·
- art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998·
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4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-06-07, n. 202309619Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese di lite·
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5. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-02-04, n. 202301990Provvedimento:Leggi di più...- art. 589-bis c.p.·
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