abrogazioni
Art. 46. Abrogazioni1.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e)gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50g)l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2.All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Nota all'art. 46:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Si riporta il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dalla presente legge:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui allart. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".
a)l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
b)l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c)l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d)l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e)gli articoli 2 e seguenti del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f)l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50g)l'articolo 116 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2.All'articolo 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sono soppresse le parole: ", sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
Nota all'art. 46:
- L'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), prevede, al comma 1, che gli studenti di nazionalita' straniera fruiscano dei servizi e delle provvidenze previste sia dalla succitata legge che da leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani. Si riporta il comma 2 dello stesso articolo, come modificato dalla presente legge:
"2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalita' di cui allart. 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33".