credito d'imposta per le imprese di produzione
Art. 15. Credito d'imposta per le imprese di produzione1.Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al ((40 per cento)) del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
2.Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
a)per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del ((40 per cento));
b)per le opere audiovisive, l'aliquota del ((40 per cento)) puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei diritti in misura non inferiore al ((40 per cento)), secondo le modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.
3.Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
2.Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
a)per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del ((40 per cento));
b)per le opere audiovisive, l'aliquota del ((40 per cento)) puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei diritti in misura non inferiore al ((40 per cento)), secondo le modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.
3.Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.
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