requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive
Art. 14. Requisiti di ammissione e casi di esclusione
delle opere cinematografiche e audiovisive1.L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, e' subordinata al riconoscimento della nazionalita' italiana.
2.Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
a)opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
b)pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
c)opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
d)programmi di informazione e attualita';
e)giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show;
f)programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
g)trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
h)programmi televisivi.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
(Omissis).
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
(Omissis).".
delle opere cinematografiche e audiovisive1.L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, e' subordinata al riconoscimento della nazionalita' italiana.
2.Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
a)opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
b)pubblicita' televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
c)opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
d)programmi di informazione e attualita';
e)giochi, spettacoli di varieta', quiz, talk show;
f)programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
g)trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
h)programmi televisivi.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
(Omissis).
ee) "pubblicita' televisiva", ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
ff) "spot pubblicitario", una forma di pubblicita' televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;
ii) "televendita", le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
(Omissis).
mm) "telepromozione", ogni forma di pubblicita' consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica, sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
(Omissis).".