Art 6

Art. 6.
Con effetto dall'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge, le norme relative alla riduzione del 30 per cento dei canoni convenuti in tutto o in parte in cereali o in canapa o con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti, sono abrogate.
Per effetto di tale abrogazione, i canoni attualmente corrisposti dagli affittuari non dovranno tuttavia venire aumentati, e la Commissione tecnica provinciale dovra' contenere le sue determinazioni in modo che per effetto di tale abrogazione non risulti aumentato il canone a carico dell'affittuario rispetto a quello esistente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del presente articolo, sono fatte salve in ogni caso le condizioni dei contratti individuali piu' favorevoli per l'affittuario.
Entrata in vigore il 30 giugno 1962

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