Art 37
Art. 37.
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 2291.Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento";
a)all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata;
1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti"; ((9))
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella realizzazione";
2) al comma 5, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
b)all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuita';» e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita' agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: "amministrative," sono inserite le seguenti: "nonche' le spese per le attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,";
b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: "dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel" sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella"; ((9))c)all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori", la parola: "intervento" e' sostituita dalla seguente: "lavoro" e le parole: "ai fini della selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse;
2) le parole: "500.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "600.000 euro";
c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: "approva i progetti esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti";
c-quater) all'articolo 34:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari";
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo".
1-bis.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016" sono inserite le seguenti: ", nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,".
---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2019, n. 246 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), e lettera b-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziche' previa intesa con gli stessi e che le priorita' degli interventi di cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziche' previa intesa con gli stessi".
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 2291.Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "apposita delega motivata" sono aggiunte le seguenti: ", oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento";
a)all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera l) e' abrogata;
1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: "previa intesa con" sono sostituite dalla seguente: "sentiti"; ((9))
1-ter) al comma 4, primo periodo, dopo la parola: "progettazione" sono inserite le seguenti: "e nella realizzazione";
2) al comma 5, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
b)all'articolo 5, comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuita';» e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attivita' agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva e' assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
b-bis) all'articolo 6, comma 8, dopo la parola: "amministrative," sono inserite le seguenti: "nonche' le spese per le attivita' professionali svolte dagli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari,";
b-ter) all'articolo 14, comma 4, le parole: "dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel" sono sostituite dalle seguenti: "dal Commissario straordinario, sentiti i vice commissari nella"; ((9))c)all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «e-bis) le Universita', limitatamente agli interventi sugli immobili di proprieta' e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
c-bis) all'articolo 15, comma 3-bis:
1) al primo periodo, le parole: "gli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "i lavori", la parola: "intervento" e' sostituita dalla seguente: "lavoro" e le parole: "ai fini della selezione dell'impresa esecutrice," sono soppresse;
2) le parole: "500.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "600.000 euro";
c-ter) all'articolo 16, comma 3, lettera b), le parole: "approva i progetti esecutivi" sono sostituite dalle seguenti: "approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti";
c-quater) all'articolo 34:
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari";
2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attivita' professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al precedente periodo".
1-bis.All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016" sono inserite le seguenti: ", nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis,".
---------------AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre - 2 dicembre 2019, n. 246 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2019, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, dell'art. 37, comma 1, lettera a), numero 1-bis), e lettera b-ter), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziche' previa intesa con gli stessi e che le priorita' degli interventi di cui all'art. 14, comma 4, dello stesso decreto-legge sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari anziche' previa intesa con gli stessi".
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