Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello
Art. 27.Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello1.Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b)all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c)all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d)all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e)all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f)all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
2.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
a)all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
b)all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti»;
c)all'articolo 351:
1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;
d)all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»;
e)all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;
f)all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente e' inappellabile».
2.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2017, n. 27199Provvedimento: 27 1991 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: APPELLO. SPECIFICITÀ DEI MOTIVI. ARTT. RENATO RORDORF - Primo Presidente f.f. - 342 E 434 C.P.C. QUESTIONE DI SI DI SE DI AT - Presidente Sezione - PARTICOLARE IMPORTANZA. Ud. 10/10/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 18868/2015 ANTONIO MANNA - Consigliere - hon27199 Rep. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - с CARLO DE CHIARA - Consigliere - Би FRANCO DE STEFANO - Consigliere - C. I -· Rel. Consigliere - FR MARIA CIRILLO -Consigliere - MILENA FALASCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18868-2015 …Leggi di più...
3. Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2023, n. 12642Provvedimento: to ingiuntivo –ritiro fascicolo senza restituzione -partecipazione udienza difensore senza delega Dott. Aldo CARRATO - Consigliere Dott.ssaMilena FALASCHI - Consigliere Rel. Ud.07/12/2022 – PU Dott. Antonio SCARPA - Consigliere R.G.N.17562/2018 Dott.ssaCristina AMATO - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso 17562-2018 proposto da: D'AN IR, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Vito S. Manfredi del foro di Milano ed elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Belle Arti n. 7, presso lo studio dell'avvocato Domitilla Ambrosio; -ricorrente - contro CONDOMINIO DI VIA CHAVEZ n. 4 - MILANO, in persona …Leggi di più...
4. Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 4374Provvedimento: R.G. 9297/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres. Matilde Pezzullo, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto all'odierna udienza la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9297/2023 vertente TRA ON ON , rappresentata e difesa dall'avv.to CARLEA DOMENICO Ricorrente CONTRO INPS in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. CAPASSO ERMINIO Resistente FATTO E DIRITTO OGGETTO: opposizione ad Atp Illa ricorrente in epigrafe identificata ha …Leggi di più...
5. Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2024, n. 1626Provvedimento: Proc. n. 3711/2014 R.G.A.C TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 360/2014 del Giudice di Pace di IN (RC), ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3711 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 4 aprile 2024 e vertente TRA HDI Italia S.p.A. (già Amissima ASicurazioni S.p.a, già …Leggi di più...