Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 29.Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501.All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le seguenti: "e il Ministro dell'economia e delle finanze".
Note all'art. 29:
- Si riporta l'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 44 (Digitalizzazione delle procedure). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonche' dell'Autorita' garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalita' di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Sono, altresi', definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.".
Entrata in vigore il 5 maggio 2017
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