Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 48.Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 501.All'articolo 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.".
Note all'art. 48:
- Si riporta l'art. 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 79 (Fissazione di termini). - 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al piu' tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e' di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e' proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate e' insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarita' della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita' del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gia' inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicita' di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonche' attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne da' comunicazione all'AGID ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante codice dell'amministrazione digitale.".
Entrata in vigore il 5 maggio 2017

Sentenze9


  • 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202401392
    Provvedimento:
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    • aggiudicazione illegittima·
    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • diniego proroga deposito offerta·
    • esclusione da gara pubblica·
    • malfunzionamento piattaforma telematica·
    • principio di auto responsabilità·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • risarcimento danni·
    • verifica tecnica·
    • violazione art. 79 D.Lgs. 50/2016

  • 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-26, n. 202310727
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 6, co. 2, lett. b) l. n. 241/1990·
    • documentazione a supporto della domanda di finanziamento·
    • esclusione da procedura selettiva·
    • firma digitale·
    • graduatorie di finanziamento·
    • legittimità costituzionale art. 125 c.p.a.·
    • malfunzionamento piattaforma telematica·
    • onere della prova·
    • par condicio tra concorrenti·
    • pena di esclusione per mancata tempestiva presentazione della domanda·
    • PNRR·
    • principi di correttezza e auto-responsabilità dei partecipanti·
    • principio dispositivo con metodo acquisitivo·
    • principio di sussidiarietà verticale e leale collaborazione·
    • rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici·
    • soccorso istruttorio·
    • tutela giurisdizionale·
    • verifica file di log

  • 3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-10-31, n. 202206742
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera di aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • condanna al risarcimento danni·
    • conformità dispositivi medici·
    • criterio di offerta economicamente più vantaggiosa·
    • interpretazione clausole di gara·
    • modifica delle specifiche tecniche di gara·
    • principio di favor partecipationis·
    • prova di obsolescenza tecnologica·
    • requisiti minimi di ammissibilità·
    • sicurezza degli operatori sanitari·
    • subentro nell'appalto·
    • valutazione delle offerte tecniche

  • 4. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-07-19, n. 202210306
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 14 del disciplinare di gara·
    • art. 79 d.lgs. 50/2016·
    • diligenza nella partecipazione alle gare telematiche·
    • disciplinare di gara·
    • giustificazione della mancata presentazione dell'offerta·
    • malfunzionamento del sistema informatico·
    • onere della prova·
    • par condicio tra concorrenti·
    • principio di buona amministrazione·
    • procedura di gara telematica·
    • responsabilità della stazione appaltante·
    • rischio informatico e onere della prova·
    • soccorso istruttorio·
    • sospensione e proroga dei termini di gara·
    • trasparenza e integrità delle gare pubbliche

  • 5. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-03-31, n. 202202195
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    • annullamento aggiudicazione·
    • appalti pubblici·
    • art. 80 d.lgs. n. 50/2016·
    • attestazione SOA·
    • compensazione delle spese di lite·
    • consorzi stabili·
    • giusto procedimento·
    • modifica soggettiva del raggruppamento·
    • ordinanza cautelare·
    • principio di immodificabilità soggettiva·
    • raggruppamenti temporanei di imprese·
    • requisiti di qualificazione·
    • ricorso incidentale·
    • sostituzione dei mandati·
    • trasparenza·
    • violazione dei principi generali di gara
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