Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 43

Art. 43.

(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi