Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 43
Art. 43.
(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.
(Art. 30 e 31, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
Il rendiconto e relativi allegati con la deliberazione e la relazione predette sono dalla Corte trasmessi al Ministro delle finanze che ne cura la presentazione al Parlamento.