Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 53

Art. 53.

(Art 83 - 2° e 3° comma - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e art. 16 - 1° comma Legge 3 aprile 1933, n. 255).

I direttori generali e i capi di servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilita', a norma del precedente articolo, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

La denunzia deve essere immediata.

Quando nel giudizio di responsabilita' la Corte accerti che, per dolo o colpa grave fu omessa la denunzia, a carico di personale dipendente, puo' condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934
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