Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 13

Art. 13.

(Art. 10 sostituito dall'art. 1 R. D. 18 novembre 1923, n. 2441 e articoli 13 e 34, Legge 14 agosto 1862, n. 800; art. 1, Legge ll luglio 1897, n. 256, modificato dall'art. 7 R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788; art. 90 - comma 8° - R. D. 17 ottobre 1922, n. 1401; articoli 63, 81 e seguenti R. D. 18 novembre 1823, n. 2440; articoli 11, 18 e 19 Legge 3 aprile 1933, n. 255).

La Corte, in conformita' delle leggi e dei regolamenti:

Fa il riscontro dei Decreti Reali;

Fa il riscontro delle spese dello Stato;

Vigila la riscossione delle pubbliche entrate;

Fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprieta' dello Stato, e sulle altre gestioni patrimoniali indicate dalle leggi;

Fa il riscontro delle cauzioni degli agenti dello Stato che sono obbligati a prestarle e vigila perche' sia assicurata la regolarita' della gestione degli agenti dello Stato, in denaro e in materia;

Parifica il rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;

Giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge;

Giudica sulle responsabilita' per danni arrecati all'Erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni;

Giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilita', giusta le disposizioni delle leggi speciali;

Giudica sugli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura sui conti dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di pubblica beneficenza;

Giudica sui ricorsi per rimborso di quote inesigibili di imposte dirette, ai termini della legge di riscossione;

Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70;

((...))((21))

Fa le sue proposte e da' parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.

-----------AGGIORNAMENTO (21)
La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono devoluti alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali".
Entrata in vigore il 8 agosto 1984
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