Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 40

Art. 40.

(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).

La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934

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