Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 40
Art. 40.
(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.
(Art. 32, Legge 14 agosto 1862, n. 800).
La Corte delibera sul rendiconto generale dello Stato a Sezioni riunite e con le formalita' della sua giurisdizione coutenziosa.