Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 44

Art. 44.

(Art. 33 - 1° e 2° comma - Legge 14 agosto 1862, n. 800, sostituito dall'art. 1 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2441; art. 74, R. D. 18 novembre 1923, n. 2440).

La Corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprieta' dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti.

La Corte giudica pure sui conti dei tesorieri ed agenti di altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi speciali.
Entrata in vigore il 1 agosto 1934

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