Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti-art. 7
Art. 7.
(Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255).
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
((Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado))
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.
I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
(Art. 15. R. D. 30 dicembre 1923, n. 3084; Art. 3, Legge 3 aprile 1033; n. 255).
Il presidente della Corte, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il procuratore e generale sono nominati per decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
I presidenti di sezione ed il procuratore generale vengono scelti fra i magistrati della Corte dei conti, appartenenti al grado immediatamente inferiore. Il grado di consigliere e' conferito, per la meta' dei posti, ai funzionari di grado quinto della Corte stessa.
((Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi devono essere gia' di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianita' in quest'ultimo grado))
Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere di grado non inferiore al 4°. In linea di eccezione e dentro i limiti di tali posti, i funzionari predetti soltanto quando rivestano il grado 5° o 6° possono conseguire la nomina, mediante decreto Reale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, a primo referendario conferendosi, in questo caso, il grado di consigliere ai magistrati della Corte.
I funzionari cosi' nominati al grado di primo referendario vi sono collocati al posto corrispondente alla loro anzianita' nel ruolo di provenienza, se gia' di grado 5°, all'ultimo posto, se gia', di grado 6°. Essi non possono conseguire la nomina al grado di consigliere se non dopo un anno od un triennio ai effettivo servizio a seconda che provengano dal grado 5° o 6°.
L'incarico di segretario generale viene conferito con decreto del presidente della Corte.
Oltre i casi tassativamente stabiliti per legge o regolamento i consiglieri della Corte dei conti possono ricevere od accettare incarichi o missioni estranee alle normali loro attribuzioni solo quando non siano in contrasto con le norme vigenti ed in seguito ad ordinanza presidenziale sentito il Consiglio di presidenza.
Previa determinazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento fuori ruolo e fino al limite massimo di due, si applica ai consiglieri della Corte dei conti il disposto dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1925, n. 1791.
Sentenze • 4
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2019-01-10, n. 201900336Provvedimento:Leggi di più...- art. 100, 108 e 111 Cost.·
- art. 97 Cost.·
- assegnazione delle sedi di servizio·
- autogoverno della magistratura·
- bilanciamento tra magistrati elettivi e nominati dal Governo·
- compatibilità tra nomina governativa e indipendenza della magistratura·
- composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti·
- difetto di motivazione degli atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- interpello per le assegnazioni·
- legittimazione processuale delle associazioni·
- legittimità costituzionale delle nomine governative·
- nomina dei consiglieri della Corte dei Conti·
- principio di terzietà e imparzialità·
- requisiti per la nomina dei consiglieri·
- tutela delle aspettative di carriera dei magistrati·
- violazione del principio di ragionevolezza
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201704728Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese di lite·
- disciplina delle procedure concorsuali·
- eccesso di potere·
- esclusione dalla procedura di promozione·
- interpello per la promozione·
- permanenza minima in servizio·
- principio di buona amministrazione·
- promozione a Presidente di Sezione della Corte dei Conti·
- requisiti di partecipazione all'interpello·
- riserva di legge per le progressioni di carriera·
- sviamento di potere·
- violazione dell'art. 108 della Costituzione
3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-29, n. 201510455Provvedimento:Leggi di più...- art. 108 Costituzione·
- compensazione delle spese·
- deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- interpello per la copertura dei posti vacanti·
- permanenza nella sede di assegnazione·
- principio di buona amministrazione·
- promozione magistratura contabile·
- requisiti di promovibilità·
- riserva di legge per lo status dei magistrati·
- sviamento di potere