Allegato disposizioni sulle competenze accessorie-art. 35

Art. 35.


Previa autorizzazione del direttore generale puo' essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.
Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal direttore generale.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1970

Sentenze6

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