Art 3

Art. 3.
In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.
Entrata in vigore il 6 novembre 1969
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