delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

Art. 4. Delle gestioni aeroportuali
e dei servizi di assistenza a terra1.Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole: «gestione totale aeroportuale degli aeroporti» sono inserite le seguenti: «e dei sistemi aeroportuali».
2.Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.».
3.Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
4.Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole: «qualita' del servizio», sono inserite le seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».
5.Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.».
6.Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».
7.La lettera b) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:
«b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;».
8.Nella lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole da: «al fine dell'emissione» a: «convenzionali» sono soppresse.
9.Dopo la lettera e) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono inserite le seguenti:
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».
10.Nella lettera h) del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
11.All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le seguenti: «professionali e». Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 704 del codice della navigazione, modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta dell'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.».
- Il testo vigente dell'art. 705 del codice della navigazione, modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). - Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale a espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;.
«e-bis) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;
e-ter) applica, in casi di necessita' e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;»;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonche' la gestione degli oggetti smarriti.».
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 18, modificto dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 14 (Protezione sociale). - 1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attivita' analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti professionali e di sicurezza da parte del personale addetto.».
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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