Art 2

Art. 2.1.Il comma 1 dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e' sostituito dal seguente:
" 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello".
Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 22 del R.D.L. n. 1578/1933, gia' modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, e cosi' come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di procuratore legale hanno luogo nel mese di dicembre di ogni anno presso le corti di appello.
2. I temi per ciascuna prova scritta sono dati dal Ministro di grazia e giustizia.
3. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e ciascuna di esse e' composta di cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno otto anni ad un ordine del distretto di corte d'appello sede dell'esame; due titolari e due supplenti sono magistrati dello stesso distretto, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte d'appello; un titolare e un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica, ovvero presso un istituto superiore.
4. Gli avvocati componenti le commissioni di esame sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni commissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Il Ministro di grazia e giustizia nomina per ogni commissione esaminatrice il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.
5. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le duecentocinquanta unita', le commissioni esaminatrici possono essere integrate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi prima dell'espletamento delle prove scritte, da un numero di membri supplenti aventi i medesimi requisiti stabiliti per i membri effettivi tale da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a duecentocinquanta".
Entrata in vigore il 26 aprile 1989
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