TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-11-19, n. 202005349

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-11-19, n. 202005349
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202005349
Data del deposito : 19 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2020

N. 05349/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04357/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4357 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.M.T., rappresentato e difeso dall'avvocato G M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2018, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, anno 2018, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz, 11;
Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, anno 2018, X Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, anno 2018 – non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

“- del provvedimento, ignoto negli estremi, di pubblicazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale per l’esame di abilitazione alla professione forense, sessione anno 2018, pubblicato in data 9 luglio 2019 dalla sottocommissione presso la Corte di Appello di Napoli, a seguito della trasmissione degli elaborati ad opera della sottocommissione presso la corte di appello Roma, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente, attribuendo ai tre elaborati i seguenti punteggi: 26 nel parere in tema di diritto civile;
25 nel parere in tema di diritto penale;
28 nell’atto giudiziario in materia di diritto civile;

- del verbale di correzione degli elaborati del 15 maggio 2019 della X sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma, nominata con DM 27 novembre 2018 e DM 21 dicembre 2018 e ss. mm. e ii., nella parte in cui nel valutare gli elaborati del ricorrente, gli attribuisce le votazioni sopra indicate essendo viziata nella sua composizione (doc. 1);

- dei

DDMM

27 novembre 2018 e 21 dicembre 2018 e ss. mm. e ii., nella parte in cui nominano i sostituti della X sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma;

- di ogni altro atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto sconosciuto, in quanto lesivo, con riserva di proporre motivi aggiunti;”

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 9 marzo 2020:

“- di tutti i documenti ed atti depositati dall’amministrazione resistente nel corso del presente giudizio in data 18 dicembre 2019, ossia:

- comunicazione denominata dg.DAG.10/12/2019.0007226.ID a firma del coordinatore dell’Ufficio Ordini Professionali e pubblici registri del dipartimento affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile - Ministero della Giustizia (doc. 10);

- decreto del 19.02.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina del Dott. -O- in sostituzione della Dott.ssa -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma (doc. 11);

- decreto del 21.03.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina della Dott.ssa -O-in sostituzione del prof. -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma (doc. 12);

- degli atti conosciuti dall’odierno ricorrente in data 19 gennaio 2020, in quanto oggetto di ostensione di altro candidato (anch’egli coinvolto in procedimento giurisdizionale connesso al presente) e a lui consegnati in data 16.01.2020 dall’Ufficio Esame Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma a seguito dell’Istanza di Accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 e 28 dicembre 2019 ed in particolare:

- Dichiarazione a firma dell’Ufficio Esami Avvocato di Roma in ordine all’impossibilità di fornire la copia della ricevuta di avvenuta pubblicazione del decreto che ha disposto la nomina del prof.-O-in luogo della prof.ssa -O- e del decreto che ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in luogo del Prof.-O-(doc. 13);

- Nota prot. 3366 del 30.01.2019 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso al Ministero l’istanza di esonero a firma della prof.ssa -O- (doc. 14);

- Nota prot. 7865 del 4 marzo 2019 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma del prof. -O- -O- (doc. 15);

- di ogni altro atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto sconosciuto, in quanto lesivo, con riserva di proporre motivi aggiunti;”


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2018 e della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, anno 2018;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 n. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato l’8 ottobre 2019 e depositato il 5 novembre 2019, D.M.T. ha chiesto l’annullamento del provvedimento, ignoto negli estremi, di pubblicazione degli elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla prova orale per l’esame di abilitazione alla professione forense, sessione anno 2018, pubblicato in data 9 luglio 2019 dalla Sottocommissione presso la Corte di Appello di Napoli, a seguito della trasmissione degli elaborati da parte della Sottocommissione presso la Corte di Appello Roma, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente, del verbale di correzione degli elaborati del 15 maggio 2019 della X Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma, nominata con DM 27 novembre 2018 e DM 21 dicembre 2018 e ss. mm. e ii., dei predetti Decreti Ministeriali, nella parte in cui nominano i sostituti della X Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma.

Parte ricorrente espone in fatto di aver riportato un giudizio negativo e specificatamente una valutazione complessiva di punti 79 (inferiore a 90 punti necessari per l’ammissione alla prova orale) derivante dalla somma dei seguenti punteggi: a) punti 26 per l'elaborato n. 1 (redazione di parere motivato in materia di diritto civile), b) punti 25 per l'elaborato n. 2 (redazione di parere motivato in materia di diritto penale) e c) punti 28 per l'elaborato n. 3 (redazione di atto giudiziario).

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I Nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri in capo alla Commissione e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della L. n. 247/2012, ovvero dell’art. 22, del R.D.L. n. 1578/1933, nonché dell’art. 97 Cost, nonché dei criteri di valutazione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2018;
conseguente nullità e/o illegittimità della valutazione e comunque eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, palese erroneità del voto attribuito ai singoli elaborati, in quanto incoerente con i criteri generali di valutazione.

Parte ricorrente ha altresì dedotto la nullità e/o l'illegittimità della valutazione dei suoi elaborati in quanto sarebbe autonomamente viziata per manifesta illogicità.

All’esito della camera di consiglio del 27 novembre 2019, con ordinanza n. 5617 del 28 novembre 2019 questa Sezione,

RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire copia del D.M. di nomina del Prof. -O- -O- a componente titolare della X Sottocommissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per l’anno 2018 istituita presso la Corte di Appello di Roma, come risultante dal D.M. del 21 marzo 2019 di nomina della dott.ssa Maria -O-, nominata in sua sostituzione; ”,

ha ordinato al Ministero della Giustizia di adempiere al suddetto incombente istruttorio ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020.

Il Ministero della Giustizia ha provveduto a dare esecuzione alla suddetta ordinanza producendo in giudizio la documentazione richiesta nonché la relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio II - Ordini Professionali e Pubblici Registri, del 10 dicembre 2019, depositate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 18 dicembre 2019.

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare per presentare il ricorso per motivi aggiunti;
conseguentemente è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo cautelare.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato in data 9 marzo 2020, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti i documenti ed atti depositati in giudizio dal Ministero della Giustizia per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale di Stato in data 18 dicembre 2019 e specificatamente: - la comunicazione dg.DAG.10/12/2019.0007226.ID a firma del coordinatore dell’Ufficio Ordini Professionali e pubblici registri del dipartimento affari di Giustizia – Direzione generale della giustizia civile - Ministero della Giustizia;
- il decreto del 19.02.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina del Dott. -O- in sostituzione della Dott.ssa -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;
- il decreto del 21.03.2019 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della Giustizia decretava la nomina della Dott.ssa -O-in sostituzione del prof. -O- quale componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato sessione 2018 presso la Corte d’Appello di Roma;
- gli atti conosciuti dall’odierno ricorrente in data 19 gennaio 2020, in quanto oggetto di ostensione di altro candidato (anch’egli coinvolto in procedimento giurisdizionale connesso al presente) e a lui consegnati in data 16.01.2020 dall’Ufficio Esame Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma a seguito dell’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 22 e 28 dicembre 2019 ed in particolare: la Dichiarazione a firma dell’Ufficio Esami Avvocato di Roma in ordine all’impossibilità di fornire la copia della ricevuta di avvenuta pubblicazione del decreto che ha disposto la nomina del prof.-O-in luogo della prof.ssa -O- e del decreto che ha disposto la nomina della prof.ssa -O- in luogo del Prof.-O-di -O-, la nota prot. 3366 del 30.01.2019 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso al Ministero l’istanza di esonero a firma della prof.ssa -O-, la nota prot. 7865 del 4 marzo 2019 con cui L’Ufficio Esame Avvocato presso a Corte d’Appello di Roma ha trasmesso l’istanza di esonero a firma del prof. -O- -O-.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: II Nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri in capo alla Commissione e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della L. n. 247/2012, ovvero dell’art. 22, del R.D.L. n. 1578/1933, dell’art. 84 del RD n. 1592/1933, nonché dell’art. 97 Cost, dei criteri di valutazione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2018, incompetenza assoluta e/o relativa del Presidente della I Commissione dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, conseguente nullità e/o illegittimità della valutazione e comunque eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, palese erroneità del voto attribuito ai singoli elaborati, in quanto incoerente con i criteri generali di valutazione. Parte ricorrente ha richiamato altresì quanto già dedotto nel ricorso introduttivo in merito alla nullità e/o illegittimità della valutazione degli elaborati, in quanto valutati da una Commissione illegittimamente costituita, nonché il vizio di manifesta illogicità della valutazione stessa.

All’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2020, con ordinanza n. 1000 del 7 maggio 2020, questa Sezione,

CONSIDERATO che la dott.ssa Maria -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata di Roma, nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019 componente titolare della X Sottocommissione per l’esami di avvocato sessione 2018, non risulta designata dal CNF ma dal Presidente della I Sottocommissione degli esami di avvocato, sessione 2018, presso la Corte d’Appello di Roma;

CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della presente fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondata la censura dedotta con il ricorso per motivi aggiunti relativo alla irregolare composizione della Commissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente in quanto, sebbene parte ricorrente deduca l’illegittimità della designazione della dott.ssa -O-in quanto non proveniente dall’Università in violazione dell’art. 84 del Regio Decreto 1592/33, alla luce del principio iura novit curia la suddetta designazione deve ritenersi illegittima per violazione dell’art. 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo comunque richiamato tra le norme rubricate che parte ricorrente assume violate nel medesimo ricorso per motivi aggiunti;

RITENUTO, conseguentemente, che vada disposta la ricorrezione, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, delle prove scritte svolte dal ricorrente, da parte di una sottocommissione avente composizione del tutto diversa da quella che ha espresso il giudizio impugnato, composta secondo i dettami di cui al citato art. 47, con apprestamento di opportune garanzie di anonimato, ossia previa eliminazione di ogni eventuale sottolineatura, numero o segno grafico della precedente correzione, nonché mediante contestuale ricorrezione – ai soli fini di cui trattasi – degli elaborati (sempre in forma anonima) di altri dieci candidati alla stessa sessione di esami presso la stessa Corte di Appello di Napoli e tali elaborati dovranno essere sorteggiati, in pari numero tra quelli di candidati che hanno superato gli scritti e quelli di candidati ritenuti non idonei, a cura del Presidente della Commissione attualmente depositaria degli elaborati, e trasmessi, nella forma anonima come sopra specificata, in uno a quelli oggetto del presente ricorso, alla Commissione presso la Corte di Appello di Roma che dovrà procedere alla rivalutazione; ”,

ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, nei suddetti sensi, ed ha fissato per la trattazione della fase di merito l’udienza pubblica del 30 settembre 2020.

Con ordinanza n. 3592 del 19 giugno 2020 la Sezione IV del Consiglio di Stato, “ Considerato che, alla delibazione propria della fase cautelare, l’appello cautelare è assistito da fumus boni iuris, in quanto:

il Ministro della Giustizia, con decreto del 21 marzo 2019, ha nominato la dottoressa Maria -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi Tor Vergata di Roma, in sostituzione del prof. -O- -O-, componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2018, istituita presso la Corte d’appello di Roma;

l’art. 47 della legge n. 247 del 2012 stabilisce che la commissione d’esame è nominata, con decreto dal Ministro della Giustizia e prevede la necessaria presenza di un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche;

la dottoressa -O- è stata nominata quale ricercatore confermato, vale a dire nell’ambito della componente accademica e non della componente forense di cui alla predetta norma di legge;

ha accolto l’appello cautelare e, per l’effetto, in riforma della suddetta ordinanza di questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato la suddetta ordinanza n. 3592/2020 del Consiglio di Stato e una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 30 settembre 2020, in accoglimento dell’istanza di parte ricorrente depositata in data 29 settembre 2020, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 4 novembre 2020.

Parte ricorrente ha prodotto una memoria e note d’udienza con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.

Con D.P. n. 31/2020 la causa, fissata per l’udienza del 4 novembre, è stata rinviata d’ufficio all’udienza dell’11 novembre 2020 e all’udienza pubblica dell’11 novembre 2020 è stata assunta in decisione.

Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti.

Con il primo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente ha dedotto le censure:

I Nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri in capo alla Commissione e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della L. n. 247/2012, ovvero dell’art. 22, del R.D.L. n. 1578/1933, nonché dell’art. 97 Cost, nonché dei criteri di valutazione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2018;
conseguente nullità e/o illegittimità della valutazione e comunque eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, palese erroneità del voto attribuito ai singoli elaborati, in quanto incoerente con i criteri generali di valutazione.

Parte ricorrente premette che dall'accesso agli atti sarebbe emerso che con D.M. del 27 novembre 2018 il Ministero della Giustizia aveva nominato le ulteriori commissioni per l’espletamento delle procedure di correzione e valutazione delle prove inerenti l’esame di abilitazione alla professione forense, nominando, per quanto di interesse in questa sede, la X Sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma;
con successivo D.M. 21 marzo 2019 il Ministero della Giustizia aveva provveduto alla nomina della dott.ssa Maria -O- “… in sostituzione del prof. -O- -O-, componente titolare della X sottocommissione per l’esame di avvocato, sessione 2018, istituita presso la corte di appello di Roma. ”. Tuttavia il nominativo del prof. -O- -O- non compariva nel primo decreto e, pertanto, ad avviso di parte ricorrente, la nomina della Dott.ssa -O- sarebbe stata illegittima in quanto con il suddetto decreto sarebbe stato sostituito un commissario mai nominato, né nella X sottocommissione, né in altra. Conseguentemente la Dott.ssa -O- sarebbe stata priva dei poteri ad ella conferibili da parte del Ministero con inevitabili ripercussioni sulla valutazione degli elaborati dei partecipanti all'esame di abilitazione, come avvenuto nel suo caso, in quanto la relativa valutazione sarebbe stata adottata in carenza di potere o comunque gli atti adottati sarebbero illegittimi per violazione della normativa della disciplina normativa e regolamentare sopra richiamata.

In particolare la presenza della Dott.ssa -O- all’interno della X sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma vizierebbe comunque l’operato dell’organo collegiale in quanto dal verbale di valutazione degli elaborati del 15 maggio 2019 della X sottocommissione, emergerebbe la presenza di tre avvocati e di un magistrato, ma non di un professore universitario, tenuto conto dell'invalidità della sua nomina.

Il motivo è infondato per la risolutiva circostanza che dalla documentazione depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 18 dicembre 2019, in esecuzione della suddetta ordinanza istruttoria n. 5617 del 28 novembre 2019, è emerso che con Decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2019 la dott.ssa Maria -O-, ricercatore confermato in servizio presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor vergata di Roma, è stata nominata componente titolare della X Sottocommissione Esami avvocato sessione 2018 in sostituzione del dimissionario prof. -O- -O-, che era stato nominato con D.M. del 19 febbraio 2019 componente titolare della X sottocommissione in sostituzione della prof.ssa -O-, a sua volta nominata con D.M. del 27 novembre 2008 istitutivo della suddetta X Sottocommissione.

Parte ricorrente ha altresì dedotto la nullità e/o l'illegittimità della valutazione dei suoi elaborati in quanto sarebbe autonomamente viziata per manifesta illogicità, censure richiamate anche nel ricorso per motivi aggiunti.

Come emergerebbe dalla documentazione allegata al presente ricorso ciascuno dei suoi tre elaborati non presenterebbe alcuna inesattezza grammaticale e/o ortografica;
il linguaggio utilizzato è tipicamente quello tecnico - giuridico e le argomentazioni logiche e giurisprudenziali sarebbero fluenti e coerenti con le tre tracce;
i problemi e i quesiti giuridici posti alla base delle tre prove sarebbero stati risolti coerentemente con quanto previsto dalla normativa e con il conforto della giurisprudenza dominante oltre che della dottrina. Nell’elaborato concernente il parere in materia di diritto penale emergerebbe la spiccata interdisciplinarietà e le conclusioni raggiunte, infine, parrebbero quelle giuridicamente più corrette, oltre ad essere motivate in maniera oltremodo sufficiente.

Anche tali censure sono infondate.

Ed invero, quanto ai giudizi espressi dalla Commissione relativamente agli elaborati del ricorrente, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento della giurisprudenza ormai consolidata, anche della Sezione, alla luce del quale in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà, illogicità e travisamento fattuale, non ravvisabili nel caso di specie, il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice resta, del pari, insindacabile in sede giurisdizionale, quale espressione di ampia discrezionalità tecnica e apprezzamento con elevato grado di opinabilità sulla preparazione del candidato, cui l’adito giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione nuova e alternativa (TAR Napoli, Sezione VIII, 28 febbraio 2017, n. 1172 e 20 marzo 2017, n. 1528 cit., 9 settembre 2016, n. 4227, 8 ottobre 2015, n. 4746).

Orbene, come già ripetutamente affermato da questo Tribunale (per tutte, TAR Napoli, Sez. VIII, e 4 luglio 2019, n. 3660) “ Il principio di separazione dei poteri, infatti, impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, ad un tempo ‘intrinseco’ (cioè effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie) e ‘forte’ (ossia tale da consentire al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione) sull’esercizio della discrezionalità tecnica;
in tale ipotesi, infatti, al giudice sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione. All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al giudice amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione «vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti» (Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7262)
”, come detto non ravvisabili nel caso di specie.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso introduttivo deve essere respinto.

Con il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso gli atti in epigrafe soprarichiamati, parte ricorrente, sempre in riferimento alla Commissione di esame ed in particolare alla sua componente accademica, ha dedotto le seguenti ulteriori censure:

II Nullità per difetto assoluto di attribuzione di poteri in capo alla Commissione e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della L. n. 247/2012, ovvero dell’art. 22, del R.D.L. n. 1578/1933, dell’art. 84 del RD n. 1592/1933, nonché dell’art. 97 Cost, dei criteri di valutazione per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense sessione 2018, incompetenza assoluta e/o relativa del Presidente della I Commissione dell’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Roma, conseguente nullità e/o illegittimità della valutazione e comunque eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, palese erroneità del voto attribuito ai singoli elaborati, in quanto incoerente con i criteri generali di valutazione.

Parte ricorrente, premesso che le suddette disposizioni normative prevedono che delle Commissioni e Sottocommissioni facciano parte obbligatoriamente tre avvocati, un professore universitario e un magistrato titolari ed altrettanti supplenti nominati, con decreto, dal Ministro della Giustizia, sostiene che la nomina di ciascuno dei membri debba promanare dal Ministero su designazione dei vertici di ciascuna delle tre categorie dei componenti la Commissione. In particolare, per quanto di interesse, nel caso di specie i Professori dovrebbero essere designati dai Rettori degli Atenei competenti per territorio, con conseguente illegittimità di una loro designazione da parte del Presidente della Commissione stessa. Altrettanto illegittima sarebbe la nomina tra i componenti accademici dei Ricercatori che siano contemporaneamente iscritti all’Albo degli Avvocati, che così di fatto rappresenterebbero due delle tre categorie coinvolte nella composizione qualificante la Commissione, circostanze entrambe che si sarebbero verificate, come emergerebbe dagli atti depositati in data 18 dicembre 2019 dall’amministrazione resistente, per la nomina della Prof.ssa -O- che sarebbe, pertanto, illegittima.

In particolare dalla nota dg.DAG.10/12/2019.0007226.ID risulterebbe che la componente Prof.ssa -O-, da ultimo nominata come membro della X Sottocommissione, è stata designata direttamente dallo stesso Presidente della I Sottocommissione il quale ne avrebbe raccolto il preliminare consenso prima di rimettere tale scelta al Ministero, che l’ha formalizzata nel decreto di nomina del 21 marzo 2019. Nel caso di specie difetterebbe sia la richiesta di nominativi all’Ateneo, sia alcun atto di impulso ministeriale, essendo stata assunta la relativa decisione autonomamente dal Presidente della I Commissione, dunque con carenza di potere e in violazione dell’art. 84 del Regio Decreto n. 1592/1933, dal quale si evincerebbe che la designazione di membri appartenenti al mondo accademico debba obbligatoriamente provenire dal Rettore p.t. dell’Ateneo di appartenenza dei membri stessi.

Inoltre, sotto differente ed autonomo profilo, tanto la Prof.ssa -O- quanto il componente da lei sostituito (Prof. -O-) avevano già preso parte alle Sottocommissioni formate in occasione degli esami avvocato 2012-2013 e non avrebbero potuto essere nuovamente nominati per il medesimo compito, con conseguente illegittimità delle relative nomine, siccome violative del principio di rotazione e di quello di imparzialità.

Parte ricorrente lamenta altresì, sotto un autonomo profilo di illegittimità, che tanto il Prof. -O- quanto la Prof. ssa -O- sarebbero anche avvocati iscritti all’Albo, circostanza questa che sarebbe in contrasto con la disciplina di settore, in quanto determinerebbe la prevalenza della componente professionale ed ordinistica.

Non esente da censure sarebbe pure la mancata pubblicazione dei provvedimenti di nomina e sostituzione dei componenti la X sottocommissione che renderebbe illegittimi detti provvedimenti.

Infine parte ricorrente richiama quanto già dedotto nel ricorso introduttivo in merito alla nullità e/o illegittimità della valutazione degli elaborati, in quanto valutati da una Commissione illegittimamente costituita.

I motivi sono infondati.

Il Collegio, all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, ritiene che le argomentazioni dei ricorrenti si appalesano destituite di giuridico fondamento.

In punto di diritto l’art. 47 della legge n. 247/2012, che disciplina le Commissioni di esame, non ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima legge e, quindi immediatamente applicabile anche al caso di specie, alla luce dei principi di diritto statuiti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 14 dicembre 2018 e fatti propri anche da questa Sezione ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 30 aprile 2020, n. 1603), nella versione applicabile ratione temporis , prevede: 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge…… ”.

La normativa non si pronuncia sulla spettanza di un generale potere di designazione dei membri della Commissione d’esame e delle eventuali Sottocommissioni per la componente accademica, prevedendo solamente per la componente proveniente dal mondo forense la designazione, tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in capo al CNF.

Per le altre componenti, la legge disciplina solo la nomina dei commissari, che viene effettuata dal Ministero della Giustizia con decreto.

Peraltro neppure la normativa previgente prevedeva un’espressa designazione per la componente accademica, mentre di contro era prevista per gli avvocati la designazione in capo al Consiglio Nazionale Forense e per i magistrati la nomina nell'ambito delle indicazioni fornite dai Presidenti delle Corti di Appello;
in particolare l’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, al comma 6 disponeva: “ Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello. ”.

Né può ritenersi, come pure prospettato da parte ricorrente, che la designazione di membri appartenenti al mondo accademico debba obbligatoriamente provenire dal Rettore p.t. dell’Ateneo di appartenenza dei membri stessi, come si evincerebbe dalla previsione di cui all'art. 84 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, che prevede: “ I professori di ruolo, ancorché alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano;
di osservare l'orario scolastico prestabilito;
di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre;
di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.
”.

Ed invero la suddetta previsione normativa, come condivisibilmente sostenuto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, si limita a stabilire quali siano i doveri dei professori universitari, tra cui quello di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, e quindi non può ritenersi che da essa si evinca che la designazione a commissario di ogni tipo di Commissione d'esame debba essere frutto di una scelta autonoma dell’ Università stessa.

In riferimento alla previgente disposizione normativa di cui al suddetto art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 si è espressa la Sezione IV del Consiglio di Stato che con la sentenza n. 5382 del 15 settembre 2006 ha precisato:

Non vi è pertanto nella legge alcun particolare e specifico criterio sulla scorta del quale debba concretamente (o legittimamente, secondo la tesi del ricorrente in primo grado, inopinatamente fatta propria dai primi giudici) avvenire la nomina dei componenti della commissione ed in particolare, per quanto qui interessa, della componenti dei professori ordinari o associati (di materie giuridiche).

La mancanza di un simile criterio è, invero, del tutto ragionevole se si tiene conto che, ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), come efficacemente sostenuto dall’amministrazione appaltante, la partecipazione alle “Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d’Istituti medi di istruzioni e simili” costituisce per i docenti universitari un vero e proprio obbligo istituzionale.

D’altra parte, come del resto si evince dalla documentazione versata in atti, l’amministrazione della giustizia non procede mai alla nomina delle predette commissioni sulla scorta di un potere autonomo di iniziativa ovvero autoritariamente, ma richiede preventivamente alle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio presenti nell’ambito delle singole Corte d’Appello dove si svolgeranno gli esami di abilitazione la designazione dei docenti da nominare, ponendo in essere un vero e proprio procedimento di selezione – interno a ciascuna facoltà universitaria compulsata –opportuno per consentire la partecipazione ai lavori delle predette commissioni di coloro che sono i più motivati, e sforzandosi anche, per quanto possibile (ed in ogni caso tenendo conto delle indicazioni delle università e della stessa necessità di assicurare l’efficace funzionamento delle commissioni ed il regolare svolgimento delle procedure concorsuale) di evitare che l’incarico di commissario di esame venga espletato ripetitivamente dagli stessi docenti… .. Ciò evidenzia, al di là di ogni ragionevole dubbio, per un verso, l’erroneità della tesi fatta propria dai primi giudici e, per altro verso, comprova la legittimità della prassi instaurata dall’amministrazione che, procedimentalizzando la designazione dei docenti da nominare, finisce con il limitare le possibili distorsioni del sistema.

Al riguardo deve ritenersi che anche per l’anno 2018 il Ministero della Giustizia abbia procedimentalizzato la designazione dei docenti da nominare, come emerge dalla relazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio II - Ordini Professionali e Pubblici Registri, del 10 dicembre 2019, depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 18 dicembre 2019, laddove il suddetto Ministero ha rappresentato che “ …in assenza di designazione da parte della competente Università, si è fatto riferimento ai docenti appartenenti al Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, tenendo conto del criterio delle materie oggetto di insegnamento, della turnazione alla luce delle pregresse partecipazioni ed escludendo dalla nomina coloro che avevano già fatto parte di commissioni di esami di avvocato negli ultimi anni. ” …. “.. in assenza di designazione da parte della Competente Università , l'avv. B, Presidente della I sottocommissione, ha raccolto la disponibilità della prof.ssa -O- ad assumere tale incarico… ”.

In particolare il Ministero della Giustizia ha agito in conformità a quanto disposto con il Decreto del Ministro della Giustizia del 27 novembre 2018 - Nomina di ulteriori sottocommissioni presso le Corti d'Appello - Sessione di esame avvocati 2018 - con il quale è stato previsto, per quello che in questa sede interessa, “ Visto l’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, come modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, dall’art. 2 della legge 20 aprile 1989, n. 142, e dall’art.

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